Il Tribunale penale di Campobasso con la sentenza n. 474/2019, nel decidere in un caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., ha dichiarato la responsabilità del padre per non essersi mai interessato della vita scolastica e sportiva dei figli minori. Più precisamente è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di un padre che, non solo non ha corrisposto la somma dovuta pari al 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori, ma si è disinteressato delle loro esigenze di salute e scolastiche, sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti la qualità di genitore e, in particolare: - non andando mai a scuola a chiedere del loro andamento scolastico, - non aderendo all'invito delle insegnanti di recarsi a scuola, - non autorizzandoli a partecipare ai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, - non contribuendo alle spese delle attività fisiche svolte dai due ragazzi, - non rendendosi mai disponibile ad accompagnarli nelle loro varie attività sociali e, anzi, costringendo la madre a farlo perché non era disposto a sacrificare o a cambiare il giorno stabilito dal Tribunale civile per tenere con sé i figli.