In merito all’assegnazione della casa coniugale, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione dei giudici della Corte di Appello essendo venuti meno i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale. Gli Ermellini hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale nell’assegnazione della casa coniugale non si può mai prescindere dalla valutazione del persistente interesse dei figli affidati a risiedere nella stessa e “la ratio dell’istituto è specificamente l’esigenza di assicurare ai figli la permanenza nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti e dove si incentrano gli interessi e le consuetudini della famiglia di appartenenza. Nel caso di specie era stato accertato che i figli, entrambi maggiorenni, non convivevano più con la madre, in quanto la figlia si era sposata e viveva in un luogo diverso e il figlio si era era trasferito in un’altra abitazione. Continua in: Separazione tra coniugi e criteri per l’assegnazione della casa coniugale Autore: Avv. Giovanni Iaria. © AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.
In conclusione, la scelta cui il giudice è chiamato, non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, che costituiscono il presupposto inderogabile dell’assegnazione” (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass., 22 novembre 2010 n. 23591).